La Rottamazione quinquies, introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, rappresenta, sul piano fiscale, uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Non si tratta di una mera riapertura delle precedenti edizioni, bensì di una misura con un perimetro applicativo più selettivo, una durata finanziaria sensibilmente ampliata e un impatto strategico significativo, soprattutto per imprese con tensioni di liquidità o per soggetti che hanno perso i benefici delle precedenti rottamazioni.
Dal punto di vista normativo, la misura consente l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, con esclusione integrale di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Tale meccanismo, già noto nelle precedenti definizioni, viene qui rafforzato da un arco temporale di pagamento più lungo e da una platea temporale dei carichi sensibilmente estesa.
Ambito oggettivo e temporale dei carichi definibili
La Rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con una distinzione fondamentale che deve essere attentamente valutata in fase istruttoria: non tutti i ruoli rientranti in tale arco temporale sono automaticamente definibili.
In particolare, rientrano nella misura i carichi derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (Irpef, Ires, Irap, IVA), i contributi previdenziali dovuti all’INPS purché non derivanti da attività di accertamento, nonché le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del Codice della strada, limitatamente alla componente accessoria degli interessi.
Restano invece esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento in senso stretto e, elemento di assoluto rilievo pratico, i carichi affidati da enti locali e regioni, come ad esempio la Tari comunale o il bollo auto regionale. Questa esclusione impone una mappatura analitica delle posizioni debitorie, evitando errori di pianificazione finanziaria basati su un’errata aspettativa di definibilità.
Connessione con le precedenti rottamazioni e riammissioni
Un profilo particolarmente interessante della Rottamazione quinquies riguarda la possibilità di includere carichi che erano già stati oggetto di precedenti definizioni agevolate, qualora queste siano decadute per mancato o tardivo pagamento delle rate. Rientrano, infatti, i debiti già inclusi nelle prime tre rottamazioni, nel cosiddetto “saldo e stralcio”, nonché quelli oggetto della rottamazione-quater o della relativa riammissione, qualora alla data del 30 settembre 2025 i benefici risultino persi.
Dal punto di vista strategico, ciò consente una vera e propria “pulizia” del pregresso fiscale, offrendo una seconda (o terza) possibilità a contribuenti che, per motivi finanziari o organizzativi, non erano riusciti a rispettare i piani di pagamento precedenti.
Modalità di adesione e calendario procedurale
L’adesione alla definizione agevolata avviene esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia comunica l’esito dell’istanza, indicando l’ammontare complessivo dovuto, il piano di pagamento e i relativi moduli.
Uno strumento di particolare utilità operativa è il prospetto informativo, richiedibile online, che consente di conoscere in anticipo quali carichi risultano definibili e quale sarebbe l’importo dovuto in caso di adesione. Dal punto di vista consulenziale, questo documento rappresenta la base per qualsiasi valutazione di convenienza finanziaria.
Piani di pagamento e sostenibilità finanziaria
La Rottamazione quinquies consente il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con un valore minimo di ciascuna rata pari a 100 euro. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2026.
Dal punto di vista economico-finanziario, l’estensione temporale del piano di pagamento costituisce uno degli elementi più innovativi della misura, rendendola potenzialmente sostenibile anche per imprese con flussi di cassa irregolari.
Di seguito una tabella di sintesi utile per la valutazione comparativa:
| Elemento | Rottamazione quinquies |
| Periodo carichi | 2000 – 2023 |
| Sanzioni e interessi | Integralmente stralciati |
| Numero massimo rate | 54 |
| Frequenza | Bimestrale |
| Interesse su rate | 3% annuo |
| Importo minimo rata | 100 euro |
Francesco Lucà





