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Introduzione

Con il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 è stato introdotto in Italia il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha innovato la normativa fallimentare e del sovraindebitamento. Tale Codice è intervenuto anche nella modifica di alcune norme del Codice civile, tra le quali anche quella relativa alla nomina dell’organo di controllo nella società.

Si premette che l’intervento così operato, anche in articoli del Codice civile, è stato ritenuto necessario quale sistema preparatorio e pilastro di un’intera complessa e rivoluzionaria riforma.

Ovviamente va sottolineato come, pur essendo una riforma che riguarda in prima analisi le realtà in crisi, in realtà avendo operato anche degli interventi nel Codice civile, essa si rivolge e riguarda evidentemente tutte le realtà societarie, a prescindere dalla condizione più o meno di crisi, ricomprendendo tra i soggetti destinatari anche tutte quelle in bonis.

Ciò detto, il nuovo Codice della Crisi è intervenuto in particolare per ciò che qui rileva, modificando l’art. 2477 c.c., ridefinendo le c.d. “soglie” previste per l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore, a cui dovranno adeguarsi le realtà interessate entro il prossimo 16 dicembre 2019.

Nomina dell’Organo di Controllo: soglie di obbligatorietà

Le società avranno l’obbligo di adeguarsi alla nomina di un Organo di Controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. Siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;

  2. Effettuino controlli di società obbligate alla revisione legale dei conti;

  3. Abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

    • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

    • Abbia dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a n. 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è pertanto previsto quando vi è il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri.

Conseguentemente, viene meno l’obbligo quando, per due esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Organo di Controllo: termine per la nomina obbligatoria

La nomina del nuovo organo di controllo delle società di capitali e delle cooperative dovrà avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, ovvero:

“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.

Pertanto, ciò che rileva qui rappresentare è che:

1. Il Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019) entrerà in vigore il prossimo 15.8.2020. Tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile – tra cui anche quella dell’art. 379 c.c. sopra riportato – le stesse sono entrate già in vigore lo scorso 16.3.2019. A partire da tale data (16 marzo) le Srl e le società cooperative avranno nove mesi da quest’ultima data per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale.

In altre parole, entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:

  • Modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;

  • Nominare il nuovo organo di controllo.

2. I criteri devono essere valutati rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 abbiano superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti (4 mln di fatturato, 4 mln di attivo di bilancio e numero 20 dipendenti di media nel singolo esercizio) dovranno provvedere come evidenziato nel punto 1. che precede.

Riflessioni

L’adeguamento alle nuove previsioni di cui al D.Lgs. 14/2019 debbono essere valutate non solo rispetto agli interventi anzidetti sul Codice civile ma anche in relazione alle specificità di una realtà aziendale, sia quale opportunità che di necessità anche rispetto ad altre normative di settore (si pensi, a solo titolo esemplificativo, agli obblighi previsti per le PMI innovative).

Come funziona l’adeguamento ai nuovi parametri?

L’Organo di Controllo/Sindaco Unico/Revisore sono nominati nell’atto costituivo. Diversamente, se all’epoca la società non ne aveva l’obbligo e pertanto manca tale previsione alla sua costituzione, successivamente l’elezione avviene tramite delibera dell’Assemblea dei Soci.

Nell’ipotesi in cui non si provveda nei termini di legge, pur avendone l’obbligo, la stessa legge prevede che esistano altri soggetti che possono richiedere al Tribunale di provvedere alla citata nomina in capo a quella società. La segnalazione al Tribunale, in particolare, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma anche da parte del conservatore del Registro delle Imprese.

L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale, nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”.

Alessandro Crispiciani

Sonia Mazzucco

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