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Il Regime Forfettario, introdotto dalla L. 190/2014, prevede una serie di agevolazioni in capo al contribuente. 

I criteri richiesti per l’adozione del Regime Forfettario sono cambiati a seguito della Legge di Bilancio 2020. In particolare, la Finanziaria 2020 ha modificato i requisiti di accesso e le cause di esclusione. Le nuove regole operano dal 1.1.2020.

Quali sono i nuovi requisiti? Per avere accesso al Regime Forfettario e beneficiare dei relativi sgravi fiscali è necessario che le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente siano di ammontare non superiore a 20.000,00 euro lordi.

A tal riguardo, è opportuna una precisazione. Le spese che vengono considerate “per lavoro dipendente” e, di conseguenza, concorrono a formare il limite di 20 mila euro (al lordo) previsto dalla Finanziaria 2020 sono quelle per:

  • Lavoro accessorio; 
  • Lavoratori dipendenti e collaboratori; 
  • Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; 
  • Somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. 

Il secondo limite richiesto per essere un contribuente in regime forfettario riguarda i  ricavi e compensi, la cui somma non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro. 

Per quanto riguarda, invece, le nuove cause di esclusione introdotte ad opera della nuova Legge di Bilancio 2020, al regime forfettario non possono avere accesso coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. 

Eccezion fatta per il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. 

 

Fatturazione elettronica e nuovi termini di accertamento

 

Inoltre, sono stati ridotti di un anno i termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica. 

Chi può beneficiare della riduzione? I contribuenti che hanno adottato il regime forfettario e aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica

Per tale categoria di soggetti il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

 

Benefici fiscali e non

 

Una novità riguarda anche il reddito assoggettato al regime. In particolare, esso rileva ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:

  • Deduzione dal reddito e detrazioni d’imposta;
  • Benefici, di natura tributaria e non.

Le modifiche introdotte presentano degli elementi di carattere tecnico. Se vuoi approfondire alcuni aspetti del regime fiscale, verificare il possesso dei requisiti per accedere o la possibilità di fruire dei benefici fiscali, contattaci.

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