La legge n.197 del 29 dicembre 2022, meglio nota come legge di Bilancio 2023, ha introdotto limitamene all’anno 2023 un regime agevolativo opzionale sostitutivo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. La disciplina della cosiddetta “Flax Tax incrementale” prevede l’applicazione di una aliquota pari al 15% su una base imponibile massima pari ad euro 40.000, ottenuta come differenza fra il reddito conseguito nell’ anno 2023, e il reddito più alto conseguito nel triennio 2020-2022 decurtato del 5%.
I soggetti che possono accedere al regime agevolativo sono:
- Le persone fisiche titolari di redditi d’impresa secondo quanto stabilito dall’art.55 del TUIR, restano esclusi i soggetti che per il periodo d’imposta 2023 applicano il regime forfettario di cui all’art.1, commi da 54 a 89 legge N.190 del 23 dicembre 2014. Possono accedere al regime agevolativo anche gli imprenditori agricoli limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
- Le persone fisiche che possiedono redditi da attività di lavoro autonomo, di cui all’art.53 comma 1 del TUIR;
- imprese familiari e coniugali, con la precisazione che per il calcolo dell’incremento si considera tutto il reddito prodotto dall’impresa, mentre per l’applicazione dell’aliquota una volta ottenuta la base imponibile si considera solo la parte di reddito attribuibile all’imprenditore.
Non sono esclusi i soggetti che nel triennio 2020-2022 abbiamo aderito al regime forfettario per uno o più anni, potendo utilizzare i redditi conseguiti come parametro per il calcolo dell’incremento rispetto al periodo di imposta 2023.
Restano esclusi dalla possibilità di applicare la tassa piatta:
- i redditi derivanti da partecipazioni a società di persone imputati al socio per trasparenza, art.5 comma 1 del TUIR;
- i redditi delle società di capitali imputati al socio per esercizio dell’opzione della trasparenza fiscale;
- i redditi di provenienti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.
Ovviamente per poter applicare il regime agevolativo è condizione necessaria e sufficiente che il contribuente abbia conseguito redditi in almeno uno dei periodi di imposta che vanno dal 2020 al 2021, in maniera tale da poter operare il confronto e calcolare l’incremento.
Non può accedere all’imposta sostitutiva chi ha iniziato nel 2023 (circolare 18/E/2023, paragrafo 2) e, di fatto, chi ha iniziato l’attività a partire dal 2 gennaio 2022.
Nel caso in cui il parametro di riferimento assuma un valore reddituale negativo, tutto il reddito del 2023 nei limiti dei 40.000 euro come tetto massimo, può essere assoggettato alla Flax Tax.
Per capire bene il funzionamento concreto della disposizione analizziamo un esempio concreto. Immaginiamo che un professionista abbia totalizzato redditi per euro: 60.000 nel 2020, 70.000 nel 2021, 80.000 nel 2022, e 100.000 nel 2023. La nostra base imponibile che non può essere superiore ad euro 40.000 sarà data dalla differenza fra 100.000 e 80.000 diminuito del 5%. È facilmente intuibile che il vantaggio è rappresentato dal fatto che su 100.000 euro di reddito andremo ad applicare le aliquote ordinarie IRPEF su 84.000 euro, mentre sui restanti 16.000 che costituiscono la nostra base imponibile agevolata, applicheremo un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 15%.
Prima di concludere è importante precisare che per il calcolo degli acconti per l’anno di imposta 2024 il comma 57 della legge, prevede che bisogna tenere in considerazione le aliquote ordinarie IRPEF e le relative addizionali.