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Se sei un imprenditore hai sicuramente sentito parlare di ISA, acronimo che sta per Indici Sintetici di Affidabilità’ fiscale. Per quanto riguarda quelli applicabili al periodo d’imposta 2020, il decreto di approvazione – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 09.02.2021 – ha modificato la disciplina, prevedendo tre nuove cause di esclusione, in considerazione della situazione emergenziale causata dal Covid-19 e dalle conseguenze che essa ha causato sul fronte imprenditoriale.

 

Novità 2021

 

Della novità si vociferava già con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), il cui art. 148 era appunto rubricato “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità’ fiscale (ISA)”. Per la lettura completa della norma di legge, clicca qui.

Abbiamo parlato degli Indici ISA sul nostro blog: consulta l’articolo precedente per chiarirti ulteriormente le idee. Se invece sei interessato a comprenderne meglio il meccanismo alla base, ti consigliamo la lettura di “ISA: cosa sono e come funzionano?

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.01.2021, ha reso pubblica la nuova modulistica ISA 2021 relativa al periodo di imposta 2020, approvando 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. Qui trovi l’elenco dei documenti utili.

Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, “gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione”.

 

Le tre cause di esclusione dagli ISA

 

Per quanto riguarda la novità 2021, aumenta la lista delle cause di esclusione, con l’inserimento di tre nuove fattispecie. In tali categorie rientrano i contribuenti che:

  • Hanno registrato una diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% nell’anno 2020, rispetto al 2019;

  • Hanno avviato l’attività ai fini IVA dal 1 gennaio 2019;

  • Esercitano – come attività prevalente – una delle attività economiche indicate (attraverso i codici ATECO) dalle istruzioni in Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 (a pg. 17 del documento).

A tale ultimo proposito, va precisato che per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I soggetti che fanno parte di una delle categorie suddette, fermo restando quelle già previste in precedenza, sono esclusi dall’applicazione dei modelli ISA.

Adempimenti: invio del modello

Va sottolineato, infine, che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle lettere f ), p), q), r) e s), che illustriamo di seguito:

F) Trattasi dei “contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

P) Si riferisce a “soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

Q) Fa riferimento ai “contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente”;

R) Riguarda i “contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019”;

S)  È relativo ai “contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività” riportati in Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 (a pg. 17 del documento).

In caso di mancata presentazione del modello ISA, oppure di comunicazione inesatta o incompleta dei dati, è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 8 del D.lgs. 471/1997.

Gli adempimenti fiscali non mancano – non può dirsi il contrario. Se sei alla ricerca di un supporto professionale per la tenuta della contabilità della tua impresa, visita la sezione dedicata. Studio CFLC offre anche un servizio di consulenza ad hoc per le Startup innovative.

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