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Ci siamo. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA è stata pubblicata. Essa contiene una serie di indicazioni per l’applicazione degli ISA riferiti al periodo d’imposta 2020.

La revisione ha preso in considerazione la crisi economica causata dal COVID-19. Tra le novità, infatti, sono state introdotte nuove cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA.

Ecco una panoramica di quanto è contenuto nella Circolare del 4 giugno 2021. Essa riguarda l’applicazione relativa al periodo di imposta 2020, con particolare attenzione alle conseguenze economiche causate dall’emergenza coronavirus.

 

  1. ISA 2021: scopri i nuovi correttivi

 

Tra le novità (tra cui rientrano i modelli ISA 2021, le variabili precalcolate, il software di calcolo “IltuoIsa2021”), con questo articolo focalizziamo l’attenzione sui nuovi correttivi che si applicano sull’analisi degli ISA – Indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia. Tieni a mente che per ogni Codice ATECO sono previsti specifici correttivi. In particolare, si tratta di:

  • Contrazione della produttività settoriale;
  • Giornate di chiusura nel 2020;
  • Riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel periodo d’imposta 2020 rispetto al medesimo periodo d’imposta. 2019;
  • Riduzione dei Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente;
  • Variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA (sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS).

 

  1. Cause di esclusione dagli ISA 2021: quali sono?

 

Vediamo insieme quali sono le nuove cause di esclusione introdotte dai D.M. del 02.02.2021 e del 30.04.2021. Chi sono i soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA 2021? Essa riguarda i contribuenti che: 

  1. Hanno registrato una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente; 
  2. Hanno aperto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; 
  3. Esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici Codici attività. A tal proposito, vi segnaliamo che l’elenco dei codici attività esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA consultabili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per tali contribuenti è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal D.L. n. 50/2017. In ogni caso tali soggetti devono provvedere alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

 

  1. Benefici premiali (art. 9-bis)

 

Per un dettaglio dei benefici premiali si fa riferimento a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Dalla lettera a) alla lettera d) del suddetto articolo, trovi un’elencazione dei benefici, che consistono in:

  1. Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti (vedi Par. 4)
  2. Esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  3. Esclusione dell’applicazione della disciplina delle SNO – Società non operative (art. 30 L. n. 724/1994);
  4. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
  6. Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, purché non ecceda di ⅔ il reddito dichiarato.

 

  1. Punteggi minimi ISA: voti e accesso ai benefici

 

Infine, per quanto concerne i punteggi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26.04.2021 ha mantenuto invariati i punteggi minimi ISA da conseguire rispetto a quelli fissato lo scorso anno 2019. Di seguito puoi consultare una breve panoramica su alcuni dei benefici riconosciuti.

Innanzitutto, è necessario ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno ad 8 per avere accesso ai benefici riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati senza l’apposizione del visto di conformità. In particolare, gli importi ammessi in compensazione sono di:

  1. 50mila euro annui relativi all’IVA – Imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;
  2. 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.

Inoltre, è posto come parametro anche la media del punteggio ISA del periodo d’imposta 2020 e 2019, che dovrà essere pari almeno a 8,5.

Relativamente alle premialità sull’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, è richiesto un punteggio minimo pari a 8,5 per la singola annualità e pari a 9 se si tratta di media tra gli anni 2020 e 2019.

Passiamo alla disapplicazione della disciplina delle società non operative: per beneficiarne occorre conseguire un punteggio pari a 9.

Per ogni altro aspetto pratico si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per ricevere un supporto professionale e avere un confronto diretto contatta i Professionisti. Lo Studio, con sede a Roma, offre consulenza settoriale in materia contabile e tributaria, sia per privati che per imprese. Consulta la Sezione relativa ai Servizi per individuare la tipologia di consulenza adatta a te.

Completiamo questa panoramica sugli ISA 2021 con una tabella riassuntiva dei benefici e dei relativi punteggi minimi richiesti per avervi accesso.

 

Beneficio

Accesso su ISA 2020

Accesso su ISA p.i. 2019 2020

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA e IRAP

88,5
Esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia88,5
Esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi8,59
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento 8___
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle SNO99
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo99

 

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