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Introduzione

Gli “Indici Sintetici di Affidabilità”, meglio identificati dall’acronimo ISA, sono stati istituiti dalla Legge n. 225 del 2016 di conversione del D.L. n. 193 del 2016, c.d. “Decreto fiscale”, poi modificato dalla Legge n. 96 del 21.6.2017. Con la medesima norma, veniva decretata l’abolizione sia degli Studi di Settore che dei Parametri. 

 

Differenze con Studi di settore e Parametri 

Se gli Studi di Settore fornivano un giudizio di congruità e di coerenza dei risultati economici prodotti, gli ISA individuano un grado di affidabilità fiscale del contribuente attribuendogli un punteggio che va da 1 (punteggio meno affidabile) a 10 (punteggio più affidabile).

Inoltre, mentre gli Studi di Settore si fondavano su prescrizioni di carattere sanzionatorio, gli ISA prevedono, invero, un regime premiale per coloro che raggiungono un sufficiente grado di affidabilità. 

 

Il regime premiale 

L’ammissione a tale regime premiale accorda alcuni benefici di carattere fiscale, come ad esempio:

  • L’esclusione della possibilità di subire accertamenti fondati sulle c.d. presunzioni semplici;
  • L’esclusione dall’applicazione delle società di comodo/perdita sistemica;
  • L’esclusione dell’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti superiori ad Euro 5.000 ma non superiori a 50.000 euro annui per l’IVA e a 20.000 euro annui in relazione alle imposte dirette e all’IRAP.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi fiscali riconosciuti ai soggetti ISA 2019. Si fa riferimento al grado di affidabilità fiscale del singolo contribuente e, di conseguenza, al relativo punteggio ottenuto dallo stesso (da 1 a 10). Vediamo nel dettaglio cosa corrisponde a ciascun punteggio che viene attribuito.

Per i punteggi ottenuti dall’1 al 6 non è prevista nessuna premialità. Piuttosto, il contribuente potrebbe essere selezionato per eventuali controlli che saranno effettuati dall’Agenzia dell’Entrate e/o dalla Guardia di Finanza. Un punteggio pari a 7 viene considerato neutro. Difatti, se da un lato non è sufficiente per accedere al regime premiale, dall’altro, non espone il contribuente ai controlli previsti per i punteggi dall’1 al 6. Infine, i punteggi dall’8 al 10 consentono l’accesso al regime premiale.

 

Soggetti esclusi 

La legge precisa i casi nei quali non è possibile accedere al regime premiale previsto dagli ISA. Di seguito si elencano le casistiche in cui non si applicano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità:

  • Contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
  • Contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • Soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
  • Soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
  • Società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

E’ stato recentemente chiarito che anche le Società agricole che determinano il reddito attraverso il metodo catastale sono esonerate dall’applicazione degli ISA in quanto rientranti nella casistica di determinazione del reddito mediante criteri forfettari.

 

Conclusioni

Alla luce della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nella quale rientrano anche i contribuenti ammessi a regimi forfettari o di vantaggio, molteplici sono ancora i dubbi dei vari soggetti interessati dagli ISA, soprattutto per ciò che concerne la determinazione del punteggio, per la quale, difatti, l’Agenzia delle Entrate sta ancora fornendo nuove release del software di calcolo.   

Le conseguenze dell’applicazione degli ISA sono a favore del contribuente, ma resta il fatto che conoscere i meccanismi è fondamentale per una gestione efficiente della propria contabilità. Se qualcosa ti risulta poco chiaro, non esitare a contattarci. Lo Studio CFLC offre un servizio di consulenza contabile e tributaria, studiata in base alle esigenze dei soggetti in campo.

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