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Dal 16 marzo 2019 sono in vigore le nuove norme in tema di collegi sindacali e revisori di cui devono dotarsi obbligatoriamente le società al verificarsi di determinati requisiti.

L’articolo 379, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), modificando l’articolo 2477 del codice civile, ha dettato i nuovi presupposti di legge per la nomina dei soggetti incaricati dei compiti di revisione e controllo nelle società a responsabilità limitata, quali sindaci o collegio sindacale e revisori (o società di revisione).

Con la conversione del Decreto Legislativo 14/2019 in Legge 55/2019, i parametri relativi agli obblighi di sindaci e revisori sono state ulteriormente modificati.

Revisione e controllo nelle S.r.l.: nuovi assetti

Le nuove regole disciplinano l’attribuzione degli incarichi di controllo contabile e controllo della legalità e dispongono le seguenti 3 alternative per le società:

a) Presenza del sindaco unico (o del collegio sindacale) a cui viene assegnato il controllo della legalità e di un revisore (o società di revisione) a cui viene assegnato il controllo contabile;

b) Esclusiva presenza del sindaco unico (o del collegio sindacale) e non del revisore: al sindaco (o collegio sindacale) viene assegnato anche il controllo contabile oltre al controllo della legalità; in questo caso è necessaria la previsione esplicita nello statuto;

c) Esclusiva presenza del revisore (o della società di revisione) a cui viene assegnato il controllo contabile, mentre il controllo della legalità è assegnato ai soci.

Negli Enti di interesse pubblico (banche, sim, società quotate, etc.) il controllo contabile non può mai essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Quando scatta l’obbligo di nomina?

L’obbligo di nomina per gli organi di controllo e revisione scatta entro il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio d’esercizio della società dal quale risulta che la società:

– È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

– Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

– Ha superato per almeno 2 esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:

1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale superiore a 4 milioni di Euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di Euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a 20 unità.

Cosa prevede il Codice della Crisi d’Impresa?

L’obbligo cessa quando dal bilancio non risulta più l’obbligo di redazione del bilancio consolidato o la società non controlla più un’altra società obbligata alla revisione.

L’obbligo cessa, infine, se per tre esercizi non risulta più superato nessuno dei precedenti limiti di cui ai punti 1), 2) e 3).

Tuttavia, la durata in carica di sindaci e/o revisori non può essere inferiore a 3 anni, per cui bisognerà ad ogni modo attendere la scadenza del mandato.

Adeguamento degli Statuti

Le società costituite dopo il 16 marzo dovranno contenere le nuove previsioni dell’articolo 2477 in tema di assetti degli organi di controllo e revisione.

Le società già costituite alla data del 16 marzo, il cui statuto risultasse difforme alle nuove norme, potranno, invece, adeguare gli statuti entro 9 mesi, dunque entro il 16 dicembre 2019.

Per le società già costituite, il cui statuto rimanda alle disposizioni di legge e pertanto risultano conformi alla novella di cui all’articolo 2477, le nuove normi sono immediatamente applicabili.

Il Codice della Crisi d’Impresa, introdotto dalla Riforma, tratta diversi aspetti della gestione societaria. Tra i più importanti, quello della pianificazione finanziaria e quello riguardante gli assetti organizzativi dell’impresa.
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