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Il D.L. 137/2020, meglio conosciuto come Decreto Ristori, prevede la possibilità di esonero contributivo per i datori di lavoro. Si fa riferimento al versamento dei contributi previdenziali, il cui versamento è sospeso in tre casi: 

  • per i datori di lavoro privati che rinuncino a chiedere la CIG; 
  • per coloro che sono stati danneggiati dal Dpcm del 24 ottobre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1;
  • per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
  • per i datori di lavoro privati che operano nelle zone rosse (aggiornamento del Decreto Ristori bis), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 .

Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni del Titolo II del Decreto Ristori in materia di lavoro riguardanti la sospensione contributiva. 

Si legge al comma 1 dell’art. 13 che per i datori di lavoro privati aventi sede operativa nel territorio dello Stato sono  sospesi  i  termini relativi:

  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
  • ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail

dovuti per il mese di novembre 2020.

 

Esonero contributivo: a chi spetta?

 

Chi sono, nel dettaglio, i datori che possono accedere alla sospensione dei termini?

La norma – come precisa il secondo comma – riguarda coloro che appartengono ai settori interessati dal Dpcm del 24.10.2020, limitati dalle nuove misure restrittive. Si tratta di coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dai codici ATECO dell’Allegato 1.

I relativi dati identificativi saranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a Inps e Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi in virtù di tale norma potranno essere effettuati – senza sanzioni e interessi – in una delle seguente modalità a scelta:

  • in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021. 

Va precisato, però, che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio della rateazione (comma 3).

 

Agricoltura, pesca e acquacoltura: la sospensione per le imprese

 

Per quanto riguarda le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l’art. 16 del Decreto Ristori ne disciplina l’esonero contributivo. Lo scopo perseguito è quello di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere in questione.

A tal fine è previsto che alle aziende che ne fanno parte – ivi comprese quelle produttrici di vino e birra – è riconosciuto ai datori di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la mensilità di novembre 2020Non opera, invece, alcun esonero per i premi e i contributi dovuti all’Inail.

Come specificato nel comma 2 dell’art. 16, l’agevolazione spetta anche alle seguenti categorie:

  • imprenditori agricoli professionali
  • coltivatori diretti
  • mezzadri e coloni

con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Si tratta, in pratica, dei versamenti che i datori di lavoro (aventi diritto al beneficio) avrebbero effettuato entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. 

NB: Il decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), pubblicato lo scorso 9 novembre 2020 in G.U., ha esteso al mese di dicembre l’esonero contributivo a favore di agricoltura, pesca e acquacoltura previsto dal D.L. 137/2020. Per la proroga dell’esonero contributivo è previsto lo stanziamento di circa 360 milioni di euro. L’esonero sarà quindi riconosciuto, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, anche per la mensilità di dicembre 2020.

È opportuna una precisazione riguardante i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni». Per questi ultimi l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. 

Il 5° comma riguarda il caso della determinazione della contribuzione effettuata in base alla dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre. Essa, di norma, va trasmessa entro il mese di dicembre 2020. Per tali datori di lavoro l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16.06.2021 e riguarderà la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020 (ricadente nel 4° trimestre 2020). 

È di competenza dell’Inps la verifica relativa allo svolgimento da parte dei contribuenti rientranti nelle attività identificate dai codici ATECO e nelle filiere oggetto dell’agevolazione. 

 

Decreto Ristori bis: gli aggiornamenti

 

Oltre all’estensione dell’esonero contributivo per il mese di dicembre 2020, è stata ampliata la platea dei beneficiari dei 20 milioni, originariamente destinati alla quarta gamma (cioè il mercato dei prodotti ortofrutticoli lavati, confezionati e pronti al consumo) e – oggi – anche al settore della prima gamma evoluta (ossia i prodotti freschi confezionati che devono essere lavati prima del consumo).

Inoltre, la sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali INPS prevista dal decreto Ristori bis spetta anche ai datori di lavoro privati che operano nelle zone rosse, in seguito all’ordinanza del ministro della Salute Speranza.

Stiamo attraversando un periodo in cui la normativa ordinaria è continuamente oggetto di deroghe e proroghe. Ti invitiamo a seguire Studio CFLC sulla pagina ufficiale per seguire passo dopo passo le modifiche in materia fiscale e contabile e gli aggiornamenti sulle agevolazioni a cui hai diritto. 

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