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Hai sicuramente sentito parlare di Ecobonus e della nuova aliquota al 110%. A cosa si riferisce? Entriamo nel dettaglio. Di seguito ti forniamo una guida sulla nuova agevolazione fiscale introdotta dal Governo con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 – art. 121). Essa consiste in una detrazione dall’imposta lorda ed è concessa a determinate condizioni.

 

Ecobonus: la guida 

 

Obiettivi. Per fruirne è necessario che gli interventi siano finalizzati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti oppure allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Ambito temporale di applicazione. La detrazione opera per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Ambito oggettivo di applicazione. La disciplina è chiara e fa riferimento ai seguenti interventi:

  • Efficienza energetica;
  • Riduzione del rischio sismico;
  • Installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Inoltre, va precisato che il bonus spetta per le spese sostenute per interventi effettuati:

  • Su parti comuni di edifici;
  • Su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • Sulle singole unità immobiliari.

 

Gli interventi: principali e aggiuntivi

 

La norma fa espresso riferimento a interventi principali (cd. trainanti). Quali sono?

  1. Isolamento termico degli involucri edilizi, cioè delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  3. Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

La disposizione prende in considerazione anche i cd. interventi aggiuntivi o trainati. Difatti, si ha diritto a fruire dell’agevolazione fiscale anche nel caso in cui si proceda ai seguenti interventi di efficientamento energetico:

  1. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; 
  2. Installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

La condizione è che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.

 

Agevolazione: chi sono i soggetti beneficiari?

 

Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti che possono presentare richiesta per ottenere il Superbonus sono:

  • I condomìni;
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; 
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per esse la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per quanto riguarda le organizzazioni, rientrano nelle categorie di soggetti per cui può operare la detrazione fiscale del 110%:

  • Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • Le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Come funziona la detrazione? 

 

La misura. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Se si tratta di interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. 

NB: Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

In ogni caso, come da prassi operante per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

La conseguenza è che la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione:

  • Per un contributo anticipato, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura)

oppure

  • Per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

Documentazione

 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le precedenti detrazioni in vigore, per ottenere lo sconto o cessione il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai CAF;
  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. 

 

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