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Nel precedente appuntamento sulle detrazioni fiscali, abbiamo approfondito quel che riguarda gli interessi passivi del mutuo nel 2020, la provvigione pagata all’agenzia immobiliare, l’affitto di casa, l’affitto degli studenti fuori sede. Adesso è la volta del risparmio energetico.

Seguici sui Canali ufficiali per i prossimi contenuti, che tratteranno le detrazioni per spese di ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde.

Nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese effettuate per interventi di efficientamento energetico del proprio immobile. Come funziona? 

 

Risparmio energetico: i beneficiari della detrazione

Possono ottenere la detrazione per il risparmio energetico i seguenti soggetti:

  • Il proprietario dell’immobile o colui che abbia altro diritto reale sullo stesso, il locatario, il comodatario, chi lo detiene in virtù di una concessione demaniale. Ciò che conta è che la detenzione si fondi su un titolo idoneo. Inoltre, va precisato che l’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
  • I condomini, se si tratta di interventi effettuati sulle parti comuni;
  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. La detrazione opera anche nel caso in cui l’immobile sia stata oggetto di vendita o di donazione. Inoltre, in caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione per il risparmio energetico si trasmette esclusivamente all’erede, in quanto detentore dell’immobile. 

 

Le percentuali di detrazione fiscale

 

La percentuale da portare in detrazione è pari a:

50%, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A,
  • acquisto e posa in opera di schermature solari,
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;

55%, per le spese sostenute dal 2008 al 5 giugno 2013;

65%, per le seguenti spese:

  • dal 2015 al 2017 per acquisto e posa in opera di schermature solari, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
  • dal 2008 al 2019 per intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse),
  • intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi),
  • intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • dal 2016 al 31 dicembre 2019 per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

70 e 75%, dal 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

80 e 85%, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe o due classi del rischio sismico.

 

Documentazione per le spese di risparmio energetico

 

Come ottenere la detrazione? I documenti da presentare sono:

  • La fattura dell’impresa che esegue i lavori;
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
  • L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio (consulta le procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni). 
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori (considerata momento di collaudo), va effettuata la trasmissione per via telematica all’Enea dei dati presenti nell’attestazione e nella scheda informativa.

Diversamente, se non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è sufficiente l’autodichiarazione del contribuente. 

Di seguito un prospetto per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi (Modello 730) nella parte relativa all’inserimento delle detrazioni. Con riferimento alla riga E61 e alla riga E62:

  • Colonna 1 (Tipo intervento);
  • Colonna 2 (Anno);
  • Colonna 3 (periodo, solo se gli interventi sono stati effettuati nel 2013);
  • Colonna 4 (Casi particolari);
  • Colonna 5 (Periodo 2008 – Rideterminazione rate);
  • Colonna 7 (Numero rata);
  • Colonna 8 (Importo spesa).

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