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Ci siamo: il Decreto Sostegni – approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo – prevede uno stanziamento di 32 miliardi di euro, suddivisi tra cinque macro-categorie di misure, i cui ambiti di riferimento sono i seguenti:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
I beneficiari sono imprese, lavoratori e famiglie.
Approfondiamo il settore di riferimento di Studio CFLC e facciamo luce su quanto è previsto a favore delle imprese.
Quali sono le novità previste nel Decreto Sostegni (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41)? Innanzitutto, il criterio dei codici Ateco lascia il posto a quello dato dal calo del fatturato. Pertanto, vanno presi in considerazione Partite IVA, imprese, autonomi e professionisti iscritti agli Ordini.
Si fa presente che anche le startup potranno accedere alle agevolazioni, insieme agli enti non commerciali e a quelli del terzo settore.
Decreto Sostegni: indennizzi alle imprese
Il D.L. 41/2021 si compone di 43 articoli e 2 allegati. Partiamo da qui: i contributi a fondo perduto spettano a chi – nel 2020 – ha subito una perdita di fatturato pari al 30%, rispetto al 2019 (calcolato sul valore medio mensile). Non figura più, dunque, la limitazione settoriale o il vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Per quanto riguarda i beneficiari, si legge all’art. 1 che “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività’ d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Partendo dalla dimensione dell’attività (poiché rileva il fatturato), si applica un’aliquota alla perdita media mensile subita. Sono stati individuati cinque scaglioni, a cui corrispondono relative aliquote, che vanno dal 60 al 20%. Premesso che sono ammesse le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, si fa riferimento al fatturato, cioè all’ammontare dei ricavi/compensi ricevuti:
- entro i 100mila euro: 60%,
- fra 100 e 400mila euro: 50%,
- tra 400mila e 1 milione di euro: 40%,
- fra 1 e 5 milioni di euro: 30%,
- tra 5 e 10 milioni di euro: 20%.
In ogni caso, l’importo non potrà essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per gli altri soggetti; parimenti è fissato un importo massimo, pari a 150 mila euro.
Entro la fine del mese di marzo verrà messo a disposizione un portale online a cui accedere per presentare richiesta di indennizzo. Il requisito relativo al calo del fatturato può attestato con un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate. È possibile optare – in alternativa al rimborso – per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Dunque, l’erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario oppure, nel caso in cui si opti per la seconda soluzione, come credito d’imposta – da utilizzare in compensazione.
Sei un imprenditore e vuoi scoprire se rientri nella categoria dei beneficiari? Ricevi chiarimenti sulla tua situazione contabile e fiscale, visita la sezione dedicata ai servizi offerti da Studio CFLC.
Lavoratori autonomi e professionisti: cosa gli spetta?
Il Decreto Sostegni – all’art. 3, rubricato “Fondo autonomi e professionisti” – ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali 2020 i lavoratori autonomi, (compresi gli agricoli) e i professionisti, reso possibile grazie all’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il relativo Fondo.
L’esonero spetta a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 50mila euro nel periodo d’imposta 2019 e un calo di fatturato 2020 pari ad almeno il 30%. Possono avere accesso all’agevolazione sia gli iscritti alla gestione separata INPS, che alle Casse di Previdenza dei professionisti, che alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria (ad esempio, gli artigiani e i commercianti).
L’esonero contributivo è destinato anche a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, come disposto dall’art. 19.
Restiamo in attesa del decreto attuativo del Ministero del Lavoro che fissi la misura dell’esonero per ciascun pagamento.
Indennità una tantum e beneficiari
Sono previsti una serie di Fondi ad hoc per supportare economicamente i settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, come la filiera della montagna, i settori del turismo, della cultura e spettacolo, insieme a quello fieristico e degli eventi. Ad esempio, segnaliamo l’art. 2, relativo a “Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”, mentre all’art. 10 sono contemplate le “Indennità’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”. Si parla anche di “Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, previsto dall’art. 14 del D.L. 41/2021.
Inoltre, il decreto-legge ha preso in considerazione determinate categorie di lavoratori, ai quali sono destinati specifici indennizzi una tantum. Tra di essi rientrano gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo, che saranno beneficiari di 800 euro mensili, per il primo trimestre 2021, per un totale di euro 2.400, e i lavoratori dello sport, a cui è riconosciuta un’indennità tra i 1.200 e i 3.600 euro.
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