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È entrato in vigore lo scorso 30 novembre 2020. È formato da 27 articoli, a cui si aggiungono due allegati. È rubricato “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si tratta del Decreto Ristori quater, di cui oggi tratteremo gli aspetti fiscali e contributivi ivi contenuti. In particolare, è il Titolo I (artt. 1-8) a prevedere o a disporre la proroga di una serie di misure ad hoc per i contribuenti italiani.

 

Decreto Ristori quater: imposte sui redditi e IRAP

 

L’art. 1 ha disposto la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli esercenti   attività’   d’impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Di conseguenza, rientra tra gli aventi diritto un’ampia platea di soggetti operanti in Italia, i quali potranno beneficiare di una proroga a oggi 10 dicembre 2020 del termine di versamento  della seconda o  unica  rata  dell’acconto  delle  imposte  sui  redditi  e dell’IRAP, che sarebbe scaduta lo scorso 30 novembre 2020. 

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, il Decreto Ristori quater dispone anche la proroga del termine per  la presentazione della  dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, che slitta a oggi 10 dicembre 2020.

 

La proroga: come funziona?

 

Ma non finisce qui, perché il comma 3 dell’art. 2 prevede una proroga ad hoc per i  soggetti  di cui sopra – con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d’imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% da gennaio a giugno 2020  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cosa succede per tale categoria? il  termine  di  versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui  redditi  e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

Ulteriore agevolazione per le categorie più danneggiate dai Dpcm dello scorso mese. In cosa consiste? Non è richiesta la sussistenza dei requisiti illustrati sopra, relativi al calo del fatturato/dei corrispettivi nel primo semestre 2020. A chi spetta? Ai soggetti esercenti attività’ d’impresa, arte o  professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis), con domicilio  fiscale  o sede operativa nelle cd. Zone Rosse, aree del territorio nazionale come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del Ministro della salute.

Inoltre, il comma 4 estende la misura fiscale anche agli esercenti servizi di ristorazione nelle zone rosse.

Quando sarà il momento di procedere al versamento, il Decreto Ristori quater precisa che – senza applicazione di sanzioni e  interessi – esso potrà essere effettuato in  un’unica  soluzione, tenendo presente il termine del 30 aprile 2021. 

Va rilevato che non è comunque previsto alcun rimborso delle eventuali somme già versate.

 

Il versamento di tributi e contributi

 

Altra disposizione fondamentale del Decreto Ristori quater è l’art. 2, che riguarda i versamenti tributari e contributivi, la cui scadenza cadeva nel mese di dicembre. Cosa cambia? 

I  versamenti  sono sospesi  e vi si potrà procedere senza applicazione di sanzioni e interessi nelle seguenti modalità (alternative):

  • in  un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • mediante rateizzazione, fino a  un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Anche in questo caso non è possibile ottenere il  rimborso di quanto già pagato.

 

I beneficiari della sospensione

 

Per quanto riguarda i soggetti che possono accedere al beneficio, la norma individua:

  1. Gli esercenti  attività   d’impresa,   arte   o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia. Tali soggetti non devono superare la soglia dei 50 milioni di euro dei ricavi  o  compensi  registrati nel  periodo  d’imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Permane il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019.
  2. I soggetti esercenti attività d’impresa,  arte  o  professione,  con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia che hanno avviato tale attività in data successiva al 30 novembre 2019.
  3. Gli esercenti le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3  novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia. 
  4. I soggetti  che  esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse.
  5. Coloro che  operano  nei  settori economici individuati  nell’allegato  2  (del Decreto Ristori bis) o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia  di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse.

Infine, elenchiamo i versamenti che sono oggetto di sospensione, quali:

  • Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in  qualità’  di  sostituti d’imposta;
  • Iva; 
  • Contributi previdenziali e assistenziali.

 

Definizione agevolata

 

Spostiamo l’attenzione sulla definizione agevolata, per cui occorre tenere a mente il termine del 1 marzo 2021 ex art. 4 del D.L. 157/2020. In tal modo è stato modificato l’art. 68 del Decreto cura-Italia, che aveva fissato al 10 dicembre il termine. Nel dettaglio, si fa riferimento alla rottamazione dei ruoli, al saldo e stralcio degli omessi versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali.  

Altra questione è quella trattata dall’art. 5, che potrebbe interessarti se sei titolari di sala da gioco. Essa riguarda il cd. PREU, ossia il prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco. Il Decreto Ristori quater stabilisce che il saldo di settembre-ottobre 2020 (5° bimestre 2020) può essere versato solo per un quinto del dovuto (20%), con scadenza 18 dicembre 2020. È possibile procedere al versamento della parte restante (80%) con rate mensili di pari importo. La prima rata va versata entro il 22 gennaio del 2021, il versamento delle successive va effettuato entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, infine è possibile procedere al pagamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021.

 

Ulteriori estensioni del Decreto Ristori quater

 

L’art. 6 estende quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), che ha disciplinato il Contributo a fondo perduto per gli  operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. I beneficiari per cui opera l’estensione sono i soggetti  che,  alla  data del 25 ottobre  2020,  risultano titolari di  partita  IVA e hanno dichiarato di  svolgere  come  attività prevalente  una  di  quelle riferite ai  codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del decreto Ristori quater (D.L. 157/2020).

La norma che riguarda l’istituto della rateizzazione è l’art. 7 che analizza, in particolare, la dilazione dei ruoli, prevista dall’art.19 del D.P.R. n. 602/1973. In primis, va chiarito che trattasi delle ipotesi in cui l’agente della riscossione, previa richiesta del contribuente – che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà economica – concede a quest’ultimo la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Tale disposizione subisce una deroga ad opera del Decreto Ristori quater. 

 

La rateizzazione: novità e profili tecnici

 

L’art. 7 del D.L. 157/2020 si applica alle istanze di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater (cioè 30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021La modifica sostanziale consiste nell’innalzamento – da 60 mila a 100 mila euro – della soglia dell’importo iscritto a ruolo, superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. 

Inoltre, il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate (e non più cinque), anche non consecutive.

Tra le altre conseguenze, a seguito della presentazione della domanda di rateizzazione (sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta), si avrà:

  1. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  2. il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
  3. Il divieto di avvio nuove procedure esecutive.

Infine, l’ultima norma a chiusura del titolo I, relativo all’ambito fiscale e contributivo, contiene un chiarimento. Si precisa, infatti, all’art. 8 che il pagamento della seconda rata Imu non è dovuto quando il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta”. Di conseguenza, l’esonero dal versamento – la cui scadenza era fissata al prossimo 16 dicembre 2020 – spetta anche al soggetto passivo che non è proprietario degli immobili detenuti in leasing.

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