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Il Decreto Ristori bis introduce agevolazioni e bonus per i settori e le attività maggiormente colpiti dalle misure del Dpcm del 3 novembre. Approfondiamo le misure previste dal nuovo Decreto Ristori bis.

 

Credito d’imposta su locazioni

 

Quanto al credito imposta per i canoni di locazione sugli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, nella zona rossa valgono tutte le previsioni previste per le aree gialla e arancione, oltre a una serie di ulteriori concessioni.

I precedenti Decreti (Decreto Rilancio e Decreto Agosto) hanno introdotto il credito d’imposta. Il beneficio spetta per i mesi di:

  • Marzo 2020, se non già goduto di quello per botteghe e negozi ai sensi del Decreto Cura-Italia (D.L. n. 18/2020);
  • Aprile 2020;
  • Maggio 2020;
  • Giugno 2020 (utilizzabile quando la UE darà la necessaria autorizzazione, poiché le nuove norme introdotte in materia sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” ).

Con l’art. 4 il Decreto Ristori bis ha esteso il credito anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ai soggetti elencati nell’allegato 1 (D.L. n. 149/2020).

La platea di beneficiari viene ulteriormente ampliata nelle cd. zone rosse. Chi sono gli altri aventi diritto al credito d’imposta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre?

– I soggetti elencati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020, cioè le attività sospese in zona rossa;

– Le imprese con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

Per quanto riguarda i requisiti, permane la condizione del calo del fatturato (pur con alcune eccezioni). Mentre il credito è riconosciuto, ai sensi del Decreto Ristori bis, indipendente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

Versamenti fiscali e tributari

 

La seconda rata IMU, in scadenza a dicembre (16.12.2020), è cancellata per:

  • I contribuenti individuati nell’allegato 1 del decreto Ristori bis;
  • I contribuenti elencati nell’allegato 2 del decreto Ristori bis, solo se ubicati in area rossa.

La sospensione si applica all’IMU dovuta per l’immobile in cui viene svolta direttamente l’attività.

Per quanto riguarda i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, la sospensione riguarda:

  • I versamenti relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i contribuenti interessati alla misura operano in qualità di sostituti d’imposta.
  • L’Iva.

Tale sospensione è fruibile esclusivamente dai soggetti individuati dall’art. 7 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020), che elenchiamo di seguito:

  • Attività sospese su tutto il territorio nazionale, in seguito al Dpcm dello scorso 3 novembre 2020 (art. 1);
  • Servizi di ristorazione in zona arancione e rossa;
  • Commercio al dettaglio e servizi alla persona in area rossa (i relativi codici Ateco sono indicati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020);
  • Alberghi, agenzie di viaggio e tour operator operanti in zona rossa.

Inoltre, ex art. 11 del Decreto Ristori bis, per il mese di novembre 2020, è sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati se esercitano attività di cui all’allegato 1 (cioè le attività sospese o il cui esercizio è stato ridotto). Per approfondire la tematica dell’esonero contributivo ti consigliamo di consultare l’articolo dedicato “Esonero contributivo: come funziona? Le novità del Decreto Ristori bis”.

 

Acconti imposte di novembre

 

A livello nazionale è già stata prevista la possibilità di posticipare l’acconto delle tasse di novembre al 30 aprile 2021.

Tale facoltà è concessa ai soggetti ISA (cioè aziende/professionisti soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale, e loro soci/collaboratori), a condizione che il fatturato del primo semestre 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del primo semestre 2019. Per capire cosa sono e come funzionano gli ISA – Indici Sintetici Affidabilità – dai un’occhiata all’articolo al riguardo. 

In cosa consiste la novità del Decreto Ristori bis? La norma di riferimento è l’art. 6 del D.L. n. 149/2020, rubricato Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto  per  i soggetti che applicano  gli  indici  sintetici  di  affidabilità  fiscale. In virtù di tale disposizione, la possibilità di posticipare il versamento è estesa – a prescindere dal calo di fatturato, a favore delle seguenti categorie:

  • Contribuenti elencati all’allegato 1 e 2 al decreto, se operanti in zona rossa;
  • Ristoranti situati in area arancione o rossa.

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