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Una guida ai principali bonus, alle detrazioni fiscali e ai crediti d’imposta riconosciuti ad alcune categorie di soggetti, come previsto dal Decreto Rilancio.

 

Incentivi per efficientamento energetico, eco bonus e sisma bonus (Art. 119)

 

Si tratta dell’incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. È prevista la detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.

Gli interventi rientranti nell’agevolazione sono:

  • Interventi di efficienza energetica specificamente previsti; 
  • Interventi di riduzione del rischio sismico;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. 

Chi può fruirne?

  • Le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni;
  • Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); 
  • Le Cooperative di  abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  o assegnati in godimento ai soci.

Cedibilità o sconto:

Al posto della detrazione, i contribuenti possono ottenere:

  • Un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • La trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi, compresi gli istituti di credito.

È opportuna una precisazione. Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di  fuori dell’attività d’impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale. 

Ciò vuol dire che non hanno diritto al beneficio coloro che procedono ai lavori di cui sopra sulle seconde case configurate come edifici unifamiliari, mentre la detrazione opera a tutti gli effetti per le seconde case condominiali o plurifamiliari.

 

Trasformazione delle detrazioni fiscali (Art. 121)

 

Il D.L. Rilancio ha introdotto la possibilità – per gli anni 2020 e 2021 – di trasformare alcune detrazioni fiscali in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore oppure in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Nello specifico, si fa riferimento ai seguenti interventi:

  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica;
  • Adozione di misure antisismiche;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Possono beneficiarne tutti i soggetti che risultano aver diritto alle detrazioni previste dalla norma. 

In alternativa alla detrazione, anche in questo caso opera la disciplina della cedibilità o sconto.

NB: La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e, in ogni caso, non può essere richiesta a rimborso. Tale limite opera anche nel caso della cessione dei crediti d’imposta, illustrata di seguito.

 

Cessione dei crediti di imposta (Art. 122)

 

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. 

La norma fa espresso riferimento ai crediti di imposta per affitti, sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (Art. 120)

 

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti  dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19.

Le categorie di beneficiari sono le imprese e i lavoratori autonomi, purché si tratti di soggetti che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Gli interventi che rientrano nella lettera della norma sono: 

  • Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
  • Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
  • Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • Acquisto di arredi di sicurezza.

È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.

 

Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di DPI (Art. 125)

 

È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di DPI – dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.  

I beneficiari sono, insieme a imprese e lavoratori autonomi, anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione oppure in compensazione col Modello F24. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.

[Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità].

 

Tax Credit Vacanze (Art. 176)

 

Per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, b&b e agriturismi.

Hanno diritto al bonus i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Il credito sarà pari a 300 euro per i nuclei familiari formati da due persone, mentre scende a 150 euro per quelli composti da un singolo.

Può essere utilizzato da un solo componente. È spendibile in un’unica soluzione e presso una sola impresa turistica ricettiva (o agriturismo o b&b).

Il credito è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore, mentre il restante  20% può essere utilizzato come detrazione dall’avente diritto.

Va emessa apposita fattura elettronica o documento commerciale, che documenti il corrispettivo della prestazione. 

Una volta applicato al cliente in vacanza, lo sconto verrà poi rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile – anche ad istituti di credito.

Se vuoi approfondire le misure riservate alle imprese, consulta l’articolo dedicatoSe sei interessato agli interventi a supporto di Startup e PMI, dai un’occhiata qui per i finanziamenti.

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