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Il Decreto Agosto, approvato con la formula “salvo intese tecniche”, prevede lo stanziamento di 25 miliardi di euro, al fine di sostenere e rilanciare l’economia italiana che è stata impattata duramente dalla crisi del Covid-19.

In questo articolo ci focalizziamo sulle indennità riconosciute a specifiche categorie di lavoratori, alcune delle quali erano già previste dal  D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020 e sono state adesso prorogate. 

 

Indennità ai lavoratori

 

L’art. 9 prevede l’Indennità per lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti e occasionali

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti stagionali (da non confondere con quelli con contratto a tempo determinato, la cui disciplina è illustrata nel paragrafo successivo) del settore del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a mille euro. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 ed il 17.3.2020;
  • Non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della disposizione(ossia, al 15.8.2020).

Al ricorrere delle predette condizioni, la medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali hanno diritto all’indennità onnicomprensiva pari a mille euro. L’art. 9 del Decreto Agosto richiede la sussistenza – cumulativamente – dei seguenti requisiti:

  • Titolarità, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • Assenza di titolarità, alla data del 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

In quale categoria rientri?

 

Con riferimento ai lavoratori stagionali non operanti nel settore del turismo, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a mille euro a coloro che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. In particolare, la norma si riferisce alle seguenti categorie:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore della disposizione (cioè al 15.8.2020); per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS,con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5 mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 17.3.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tra i requisiti per beneficiare dell’indennità, questi ultimi soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda, nè titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, nè titolari di pensione.

 

Lavoratori dello spettacolo e bonus di 1.000 euro

 

La disposizione del Decreto Agosto prende in considerazione i lavoratori dello spettacolo, ai quali è erogata un’indennità onnicomprensiva pari a mille euro, destinata a coloro che risultano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella specie, si tratta dei soggetti:

  • Titolari di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000,00 euro (trattasi dei requisiti di cui all’art. 38 del DL 18/2020 – cd. Decreto Cura-Italia);
  • Titolari di almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro.

 

Disposizioni generali 

 

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, tali indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 680 milioni di euro.

Esse non sono cumulabili tra loro, nè con le indennità di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020, erogate a valere sul Fondo Per il reddito di ultima istanza, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Infine, non sono imponibili ai fini IRPEF.

 

Indennità ai liberi professionisti

 

Il Governo, con l’approvazione del Decreto Agosto, ha inteso estendere l’Indennità – già prevista per i Professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private – anche per il mese di maggio 2020. 

L’art. 13 del D.L. 104/2020, al fine di dare attuazione all’art. 78 del DL 34/2020, riconosce ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a mille euro per il mese di maggio 2020.

Trova applicazione il D.M. 29.5.2020, che ha definito i presupposti per l’accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti già beneficiari dell’indennità di aprile, l’indennità di maggio è erogata in via automatica. Mentre, per i liberi professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità per il mese di maggio spetta – previa presentazione della domanda all’Ente di Previdenza – sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività,che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020.

Qui è possibile consultare il Messaggio n. 3160 dell’INPS, con cui sono stati forniti chiarimenti alle Indennità illustrate.



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