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La Legge di Bilancio 2021 ha modificato le percentuali del credito d’imposta – derivante da quello che erano il super e l’iper ammortamento. Si trattava di variazioni (in diminuzione) della base imponibile Irpef/Ires su cui calcolare le imposte. Le misure in questione facevano parte del Piano Industria 4.0, elaborato per la prima volta con la Legge di Stabilità 2016. A seguire – con la Legge di Bilancio 2020 – si è passati all’attuale Piano Transizione 4.0.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

  • Stimolare gli investimenti privati;
  • Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

 

Legge di Bilancio 2021

Cosa è cambiato con la Finanziaria 2021? È stato previsto un ulteriore stanziamento finanziario per il prossimo triennio e un conseguente aumento delle percentuali del credito d’imposta. Il riconoscimento di tale beneficio alle imprese mira a incentivare – da parte di quest’ultime – gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi del nostro Paese.

Per questo motivo, potenziali fruitori del beneficio fiscale sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, Inoltre, il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti esclusi, essi sono le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, c. 2, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La legge subordina l’accesso al credito d’imposta a due condizioni

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

 

Come opera la compensazione?

Partiamo da qui: il credito d’imposta in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte o contributi. 

Come funziona la compensazione? Essa opera in cinque quote annuali (tre quote per gli investimenti in beni immateriali) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni oppure dall’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti “Industria 4.0” di cui agli allegati A e B. 

Discorso diverso vale, invece, per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi dall’“Industria 4.0”. Posta sempre la condizione che i soggetti che procedono agli investimenti in questione abbiano volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in tal caso è possibile compensare l’intero importo in un’unica soluzione nell’anno di entrata in funzione dei beni.

 

 

Finanziaria 2021: le nuove percentuali

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 riguarda le percentuali. È il momento di scoprire a quanto ammontano. È opportuna una distinzione tra:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento);
  2. Investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – ex Iper ammortamento);
  3. Investimenti in altri beni strumentali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.

Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 1 (beni materiali 4.0), il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 50% nel 2021 e 40% nel 2022 del costo per la quota di investimenti inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • 30% nel 2021 e 30% nel 2022 del costo per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% nel 2021 e nel 2022 del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo ammissibile pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento agli investimenti elencati sub 2 (beni immateriali 4.0), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% (prima 15%) del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro (prima 700 mila). 

Infine, per gli investimenti indicati al punto 3 (beni materiali e immateriali) il credito d’imposta per i primi (materiali) riconosciuto è pari al 10% per l’anno 2021, mentre quello per i secondi (immateriali) è pari al 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022. Infine, in caso di investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile, l’aliquota è aumentata dal 6% al 15%

Con un focus su Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green, illustriamo di seguito le nuove aliquote relative ai settori di intervento:

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
  • Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

 

L’iter: come fare richiesta?

A livello pratico, analizziamo le procedure burocratiche. 

Per gli investimenti in beni “Industria 4.0” è previsto l’invio di un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Quest’ultimo procederà alla valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle agevolazioni.

Inoltre, per accedere al beneficio fiscale è necessario che fatture e documenti riguardanti l’acquisizione dei beni agevolati facciano riferimento all’articolo di legge (consulta la sezione relativa ai codici tributo). Per questo motivo ti consigliamo sempre di conservare accuratamente tutto quanto è relativo all’investimento, ai fini della dimostrazione della spettanza del credito.

Infine, tra i documenti da inoltrare per ottenere il credito d’imposta, è richiesta una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale per i beni “Industria 4.0”. È necessario, infatti, che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai predetti allegati A e B ed è di competenza dei professionisti incaricati la verifica in ordine alla sussistenza. Nel caso in cui gli investimenti non superino i 300 mila euro, è sufficiente un’autocertificazione da parte del legale rappresentante della società.

 

 

I codici tributo – 2019 

La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito sei codici tributo da utilizzare in compensazione nel Mod. F24. La distinzione dipende dalla tipologia di beni per cui è effettuato l’investimento. 

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:

  • 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);
  • 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)
  • 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).

I codici tributo – 2021

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:

  • 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari); 
  • 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0); 
  • 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).

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