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Con Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il Piano di Transizione Industria 5.0., che consiste nella concessione di incentivi sotto forma di crediti d’imposta destinati alle imprese che puntano sull’innovazione e adottano soluzioni tecnologiche all’avanguardia, anche digitali, per incrementare l’efficienza energetica e promuovere l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia rinnovabile.

Per rendere operativi gli incentivi si attende entro 30 giorni apposito Decreto Ministeriale.

Soggetti Beneficiari

Tutte le imprese residenti nello Stato italiano e le stabili organizzazioni nel territorio Italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che nel biennio 2024 – 2025 abbiano intenzione di effettuare investimenti in beni strumentali volti a migliore l’efficienza energetica e che riescano a ridurre di almeno il 3% il totale del fabbisogno energetico aziendale o del 5%  il fabbisogno di un singolo processo produttivo.

Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra  procedura  concorsuale, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001. 

Spese ammissibili

Le spese ammesse fondamentalmente restano quelle previste agli allegati A e B della legge 236/2016 che disciplinava il piano 4.0, con la novità che per la transizione 5.0 gli investimenti devono produrre dei risultati minimi in termini di miglioramento dei consumi.

Alcuni esempi di spese agevolabili:

  1. – isoftware, i sistemi, le piattaforme o le creazioni per l’intelligenza degli impianti, che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboard);
  2. – i software relativi alla gestione dell’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a);
  3. – gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all‘autoproduzione di energia da fonti all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a) b) c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 numero 81;
  4. – le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di 6,3 miliardi con la seguente ripartizione:

  • – 3,78 miliardi di euro per l’efficienza energetica
  • – 1,89 miliardi di euro per autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
  • – 630 milioni di euro per la formazione del personale

Crediti d’imposta

Le agevolazioni a favore delle imprese sotto forma di credito di imposta seguono il seguente schema:

  • – Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta concesso va dal 35% al 45%;
  • – Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro il credito d’imposta concesso va dal 15% al 25%;
  • – Per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro il credito d’imposta concesso va dal 5% al 15%.

L’intensità di aiuto varia in base alla percentuale di riduzione del fabbisogno energetico totale o di processo che l’investimento è in grado di generare.

Adempimenti

Per poter usufruire delle agevolazioni sono necessari i seguenti adempimenti:

  • – inviare una comunicazione ex ante al GSE per prenotare il credito;
  • – ottenere l’attestazione di un soggetto terzo che attesti ex-ante l’effettiva riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni e una attestazione ex post che certifichi il raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

L’agevolazione non è cumulabile con gli investimenti in beni strumentali previsi dalla legge 178/2020 e con i crediti di imposta “ZES”, mentre è cumulabile con altre agevolazioni come la Sabatini.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione fino al 31/12/2025; eventuali importi non utilizzati sono riportabili in 5 rate annuali di pari importo.

Per ulteriori informazioni e supporto nell’ottenimento degli incentivi, potete contattarci all’indirizzo info@geimaconsulting.it

Giuseppe Lamanna

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