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Le misure introdotte con il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e i seguenti provvedimenti hanno trovato piena conversione nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Quali sono le disposizioni che sono state oggetto di conversione? Come sempre, focalizziamo l’attenzione sulle materie inerenti gli aspetti fiscali e tributari. Ti ricordiamo che se sei alla ricerca di un servizio di Consulenza contabile puoi visitare la sezione dedicata e contattare i Professionisti di Studio CFLC per un preventivo gratuito.

 

Crediti d’imposta

 

Sono stati inseriti nella Legge di Conversione 176/2020 le seguenti norme di quello che era il Decreto Ristori:

  • L’art. 5, commi 4-bis e 4-ter – Ampliamento del credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l’elevazione del limite di spesa a 800 mila euro nei tre anni d’imposta;
  • L’art. 5, commi 6 e 7 – Estensione del tax credit vacanze al periodo d’imposta 2021, utilizzabile fino al 30 giugno 2021;
  • Gli artt. 8 e 8-bis – Estensione del credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (ottobre, novembre e dicembre 2019) e Applicazione del beneficio anche ai settori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona, alle agenzie di viaggio e ai tour operator operanti nelle cd. zone rosse.

 

Detassazione: cosa prevede la Legge di Conversione?

 

  • Abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM del 24 ottobre 2020 indicati dall’allegato 1 del Decreto Ristori (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi);
  • Artt. 9, 9-bis e 9-ter – Applicazione del beneficio anche ai settori di vendita al dettaglio e servizi alla persona nei Comuni delle cd. aree rosse, con la precisazione che l’esenzione è valida a condizione che i soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (e non solo, dunque, proprietari);
  • L’art. 9-ter commi 2-8 – Esonero dal pagamento per il primo trimestre 2021 di Cosap e Tosap (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati);
  • L’art. 9-quinquies – Estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
  • L’art. 10 – Proroga al 10 dicembre 2020 del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770 (prima fissato al 31 ottobre 2020);
  • L’art. 10-bisDetassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

 

Sospensioni dei versamenti

 

  • L’art. 13-ter – Sospensione dei termini dei versamenti con scadenza a novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA per i soggetti che esercitano le attività economiche colpite dalle misure previste dal DPCM del 3 novembre 2020;
  • L’art. 13-quater – Sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza a dicembre 2020, per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato a novembre 2020 rispetto a novembre 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

 

Proroghe 

 

  • Gli artt. 13-quinquies e 13-sexies – Proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP a beneficio di alcuni contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap;
  • L’art. 13-septies – Proroga al 1 marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, di definizione agevolata e di saldo e stralcio dei debiti tributari;
  • L’art. 13-decies – Concessione di dilazioni dei ruoli fino a un massimo di 72 rate mensili per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. Innalzamento della soglia, per cui la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100 mila euro (e non 60 mila euro). Inoltre, la decadenza dal beneficio avviene solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, e non 5;
  • L’art. 13-novies – Possibilità di versamento del saldo del PREUPrelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco, del quinto bimestre 2020 (settembre-ottobre 2020), con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20%, con una forma di rateizzazione di pari importo per il restante 80%, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021.

Alcuni degli argomenti elencati sono stati approfonditi con articoli ad hoc sul Blog di Studio CFLC, come nel caso della dilazione dei ruoli (originariamente prevista dall’art. 5 del Decreto Ristori quater). Dunque, ti consigliamo di consultare il Blog per i dettagli delle misure.

 

Ulteriori norme

 

La Legge di Conversione n. 176/2020 ha preso in considerazione specifica la filiera agricola e quanto ad essa assimilabile mediante le seguenti norme:

  • L’art. 16 – Esonero per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità di novembre 2020;
  • L’art. 16-bis – Esonero (per gli stessi soggetti indicati sopra che svolgono le attività individuate con i codici ATECO di cui all’Allegato 3 del D.L. 137/2020) dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità di dicembre 2020;
  • L’art. 16-ter – Concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per sopperire alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
  • L’art. 31-decies – Dotazione per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 del Fondo per la filiera della ristorazione e Individuazione di ulteriori attività (attraverso i codici ATECO) che possono avere accesso a tali risorse economiche.

 

Legge di Conversione: le misure finanziarie

 

Con  riferimento alle misure finanziarie inserite nella Legge di Conversione 176/2020, vanno menzionati i seguenti articoli:

  • L’art. 4-bis – Espansione della platea dei beneficiari delle agevolazioni del Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dalla legge di stabilità 2014);
  • L’art. 9-quater – Concessione di un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione;
  • L’art. 10-ter – Proroga al 30 giugno 2021 dell’obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all’acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni;
  • L’articolo 13-octies – Proroga al 9 aprile 2022 del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno;
  • L’art. 31-novies – Possibilità di proroga per i gestori di del termine di durata dei fondi immobiliari quotati per i relativi gestori fino al 31 dicembre 2022, allo scopo di ultimare lo smobilizzo degli investimenti.

Una piccola anticipazione: sai cosa riguarderà il prossimo articolo? Le misure convertite in Legge relative alle imprese, per il sostegno alla liquidità e allo sviluppo, per l’internazionalizzazione. Segui Studio CFLC sulla Pagina ufficiale Facebook per non perderti l’aggiornamento!

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