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Buone notizie sul tema delle agevolazioni fiscali. Scopriamo quali sono i bonus 2019, come beneficiarne e quali dati comunicare per tempo all’ENEA.

Le spese che rientrano nella detrazioni sono diverse, così come i soggetti che ne hanno diritto. Le norme di legge non offrono sempre una panoramica chiara: leggi questa breve guida per capire le novità sulle agevolazioni 2019 relative al risparmio energetico.

 

Tutto quello che c’è da sapere per ottenere il Bonus Fiscale

 

Anche per l’anno 2019, gli interventi di riqualificazione energetica possono beneficiare di una detrazione fiscale, nella misura del 65% (c.d. Ecobonus), per effetto della proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019. L’incentivo è utilizzabile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES a condizione che gli oneri siano impiegati nell’ottica di un aumento dell’efficientamento energetico degli edifici.

Il Bonus ristrutturazione (o Bonus Casa), anch’esso prorogato per tutto l’anno in corso, è riservato invece ai contribuenti privati (soggetti IRPEF) i quali godono di una detrazione pari al 50% delle spese di ristrutturazione non ordinaria sugli edifici residenziali.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente una guida, regolarmente aggiornata, con l’elenco di tutti gli interventi riconosciuti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e gli adempimenti formali da porre in essere.

In questa sede ci soffermeremo sulla principale novità che consiste nella comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei dati inerenti i lavori di ristrutturazione che comportano un efficientamento energetico.

 

Comunicazione ENEA: come funziona?

 

Viene stabilito che entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea, attraverso il portale relativo all’anno in cui vengono conclusi gli interventi, le seguenti informazioni e documenti:

  • Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)  
  • La scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

Per gli interventi che sono terminati tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, i 90 giorni per l’inoltro dei dati decorre dall’11 marzo 2019, che corrisponde al giorno in cui il portale è stato messo online.

 

Ultime news Comunicazione ENEA

 

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 46/E, pubblicata il 18 Aprile ha precisato che: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

In buona sostanza, per i lavori di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico, la mancata comunicazione delle informazioni all’ENEA (già obbligatoria dal 2018) non pregiudica il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al contribuente, pur rimanendo un adempimento obbligatorio.

 

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