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Il 31 luglio 2023, a seguito del lavoro svolto dall’EFRAG, la Commissione Europea (CE) ha adottato il Regolamento Delegato contenente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. L’obbligo di adozione di tali standard è stato previsto con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) di cui alla Direttiva UE 200/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022.

Gli standard ESRS al momento proposti sono dodici e sono suddivisi in tre categorie:

Informazioni trasversali

– ESRS 1 Requisiti generali

– ESRS 2 Informativa generale

Informazioni ambientali (Environment, lettera E dell’acronimo ESG)

– ESRS E1 Cambiamento climatico

– ESRS E2 Inquinamento

– ESRS E3 Acqua e risorse marine

– ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

– ESRS E5 Risorse ed economia circolare

Informazioni sociali (Social, lettera S dell’acronimo ESG)

– ESRS S1 Forza lavoro utilizzata

– ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

– ESRS S3 Comunità interessate

– ESRS S4 Consumatori ed utenti finali 

Informazioni di governance (Governance, lettera G dell’acronimo ESG)

– ESRS G1 Conduzione dell’attività

A dimostrazione dell’importanza di integrare nelle strategie aziendali anche gli obiettivi di sostenibilità, è richiesto alle imprese di effettuare in primo luogo una “analisi di doppia rilevanza” finanziaria e di impatto, al fine di passare in rassegna quali sono le conseguenze più significative dell’operato dell’impresa in termini di impatti, rischi ed opportunità legati alla sostenibilità.

Tale analisi consente alle imprese di integrare nelle proprie strategie le prime valutazioni in termini di sostenibilità, in particolare quelle afferenti:

– la rilevanza di impatto, secondo cui un aspetto legato alla sostenibilità è rilevante quando produce impatti considerevoli sulle persone o sull’ambiente, in un orizzonte di breve, medio e lungo periodo;

– la rilevanza finanziaria, secondo cui un aspetto legato alla sostenibilità è rilevante quando incide in maniera concreta sulle performance economico-finanziarie dell’impresa.

Ricordiamo che le imprese obbligate a produrre la rendicontazione di sostenibilità secondo la direttiva CSRD sono:

le società precedentemente soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria – NFRD (grandi società quotate, grandi banche e grandi imprese assicurative – tutte se con più di 500 dipendenti), nonché grandi società quotate extra UE con più di 500 dipendenti (a partire dall’anno finanziario 2024, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2025);

le altre grandi imprese, comprese altre grandi imprese quotate extra UE (a partire dall’esercizio 2025, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2026);

le PMI quotate, comprese le PMI quotate non UE (a partire dall’anno finanziario 2026, con le prime dichiarazioni di sostenibilità pubblicate nel 2027, anche se le quotate possono decidere di rinunciare agli obblighi di rendicontazione per altri due anni. L’ultima data possibile per l’inizio della rendicontazione di una PMI quotata è quindi l’anno finanziario 2028, con la prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2029);

–  le società extra UE che generano oltre 150 milioni di euro all’anno di ricavi nell’UE e che hanno nell’UE una succursale con un fatturato superiore a 40 milioni di euro o una controllata che è una grande impresa o una PMI quotata (a partire dall’esercizio 2028, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2029).

 

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