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In questi giorni il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato in consultazione lo schema di Decreto Legislativo che dovrà recepire in Italia, entro il prossimo 6 luglio 2024, la direttiva UE 2464/2022, c.d. ’Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)’’.

Tale disposizione normativa, che si inquadra nel Green Deal Europeo, ha lo scopo di introdurre nei Paesi Membri le nuove regole sulla elaborazione e divulgazione delle dichiarazioni di sostenibilità da parte delle imprese.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di consentire a tutti gli stakeholders che ruotano intorno alle imprese di valutare l’attenzione delle stesse alla sostenibilità e di ottenere informazioni trasparenti, standardizzate e veritiere.

In Italia, per alcune imprese, esiste già l’obbligo di predisporre la «dichiarazione non finanziaria» (DNF) che include il bilancio di sostenibilità, secondo quanto predisposto dal D.lgs. 254/2016 che recepiva la direttiva 2013/34/UE.

La CSRD introduce modifiche significative, innanzitutto elevando gli obblighi per le imprese e superando la denominazione di «rendicontazione non finanziaria» in rendicontazione di sostenibilità, a voler testimoniare che, in realtà, le informazioni di sostenibilità sono estremamente connesse alle performance finanziarie delle imprese.

Il report di sostenibilità diventa parte integrante della relazione sulla gestione.

Tra le novità più rilevanti, la CSRD ha introdotto il principio di «Doppia Materialità», in base al quale le imprese sono tenute a considerare sia in che modo i fattori ESG influenzino le loro operazioni e la loro performance finanziaria, sia anche su come le loro attività impattino su ambiente e società.

In particolare, le imprese, prima di attuare e rendicontaee la propria politica di sostenibilità dovranno tenere conto di:

Materialità Finanziaria, ovvero come i rischi e le opportunità legati a questioni ambientali, sociali e di governance possano avere conseguenze materiali sulle loro performance finanziarie, sulla stabilità e sulla crescita.

Materialità di Impatto che impone alle aziende di rendicontare l’impatto delle loro operazioni sui fattori ESG, includendo l’impatto ambientale, il coinvolgimento e il trattamento dei lavoratori, i diritti umani, e l’integrità della governance aziendale.

La Direttiva CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità venga effettuata applicando un set di standard europei uniformi per ogni Stato. L’EFRAG, soggetto deputato ad individuare tali indicatori su richiesta della Commissione UE, ha predisposto un set di 12 Standard di rendicontazione denominati ESRS (European Sustainability Reporting Standards) per misurare i parametri ESG così composti:

 Trasversali:

– ESRS 1 Prescrizioni generali

– ESRS 2 Informazioni generali

Ambientali:

– ESRS E1 Cambiamenti climatici

– ESRS E2 Inquinamento

– ESRS E3 Acque e risorse marine

– ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

– ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

 Sociali:

– ESRS S1 Forza lavoro propria

– ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

– ESRS S3 Comunità interessate

– ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

 Governance:

– ESRS G1 Condotta delle imprese

Nella Direttiva è previsto che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di attestazione di conformità, da rilasciarsi a cura di un Revisore ovvero una Società di Revisione. Può essere incaricato anche il soggetto già deputato alla revisione legale in azienda. L’attestazione consiste in una relazione predisposta dal soggetto incaricato le cui conclusioni devono permettere di pervenire ad un livello di sicurezza «limitata».

I soggetti deputati a poter redigere l’attestazione di conformità saranno sottoposti a stringenti criteri di esperienza e formativi.

Francesco Lucà

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