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Abbiamo – a suo tempo – analizzato le misure introdotte con il Decreto Sostegni bis. Lo scorso 20 maggio il testo è stato approvato, per poi essere pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021.

 

Plusvalenze: sì alla detassazione

 

Con un occhio di riguardo sempre verso le imprese italiane, di seguito forniamo una panoramica di un’agevolazione temporanea prevista per le Startup e le PMI innovative. 

Si tratta di una misura attesa che riguarda gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti – come si legge al comma 1 dell’art. 14 del Decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) – dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come:

  • Startup innovative (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012) oppure 
  • PMI innovative (ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015),

acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. 

Sei curioso di capirne di più? Prosegui nella lettura dell’articolo.

 

Capital Gain: cos’è e come si calcola?

 

Prima di tutto, è doverosa una breve illustrazione del cd. Capital Gain.

Esso è dato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato strumento finanziario. In genere, deriva dallo scambio di  strumenti finanziari, quali quote societarie, valute, obbligazioni o titoli di Stato.

Nella pratica, si avrà Capital Gain in caso di vendita dell’azione o della quota ad un prezzo superiore a quello di acquisto. Il guadagno ottenuto da ogni operazione di vendita si chiama plusvalenza (data dalla differenza tra il prezzo di vendita – al netto delle commissioni – e il prezzo di acquisto). 

 

Decreto Sostegni bis: la novità dell’art. 14

 

La norma in questione prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

Abbiamo parlato di sottoscrizione di capitale sociale. A tal riguardo il periodo preso in considerazione va dal 01.06.2021 al 31.12.2025 e – precisiamo – si riferisce alle quote di startup e PMI innovative possedute per almeno tre anni.

 

Come ottenere l’agevolazione? Le condizioni

 

L’agevolazione ha ad oggetto anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. In questo caso, le condizioni necessarie per fruire dell’esenzione fiscale sono le seguenti:

  • Innanzitutto, le azioni o quote di partecipazione in società commerciali devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • Vige un obbligo di reinvestimento. Cosa vuol dire? Le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in Startup o PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale (in denaro);
  • Infine, tale reinvestimento deve essere effettuato entro 1 anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Pensi di avere diritto all’agevolazione? Contattaci per una consulenza personalizzata. Lo Studio CFLC opera da oltre un decennio nel campo fiscale e tributario: tra i servizi forniti a imprese e persone fisiche, ti segnaliamo la Consulenza contabile e societaria.

In definitiva, lo scopo perseguito dalla norma è quello di favorire la distribuzione degli utili e, in particolare, gli investimenti da parte delle persone fisiche in imprese innovative. L’art. 14 permetterà di ottenere un guadagno dalla cessione delle partecipazioni alla fine dell’investimento.

 

Decreto Sostegni bis: il testo dell’art. 14

 

Per completezza riportiamo di seguito il testo completo dell’art. 14 del Decreto Sostegni bis, rubricato “Detassazione Capital Gain Startup innovative”.

 

  1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

 

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.

 

  1. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

  1. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

  1. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023, 9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025, 43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

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