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Novità per le Startup con la nota n. 82454 del 29 marzo 2021 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce una serie di chiarimenti sul Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

Ci si riferisce alle Startup con Partita Iva dal 1° gennaio 2019, per le quali il Bonus spetta a prescindere dal calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. 

Come abbiamo illustrato nel precedente articolo, tale requisito, infatti, è di norma previsto per l’accesso all’agevolazione di natura economica dall’art. 1 del D.L. 41/2021. A seguito del chiarimento fornito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, non opera per le Startup che abbiano aperto la Partita Iva dal 01.01.2019. In ogni caso, permane il requisito riguardante il limite massimo di ricavi o compensi.

Inoltre, si legge nella Nota, sono state modificate, di conseguenza, le istruzioni per il calcolo del contributo a fondo perduto a cui le Startup di cui sopra hanno diritto.

Quali sono le conseguenze? Ai fini della quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della Partita Iva.

 

Contributo a fondo perduto: come funziona l’istanza?

 

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di erogazione del contributo:

  • accredito su conto corrente bancario/postale (intestato al beneficiario o cointestato se si tratta di persona fisica);
  • credito d’imposta di pari valore, da utilizzare in compensazione con mod. F24 (presentato per via telematica).

La scelta è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante.

Nel caso in cui la Startup opti per la seconda modalità, si parla di compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali. 

A tal proposito, con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per la compensazione:

  •  “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
  •  “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  •  “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  •  “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

 

Aspetti pratici: inoltro della domanda

 

L’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto va inoltrata telematicamente all’Agenzia delle Entrate oppure mediante la piattaforma web messa fornita da Sogei, a cui è possibile accedere dall’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema procederà alle opportune verifiche, per poi rilasciare le relative ricevute al soggetto richiedente. In caso di esito positivo, sarà comunicato l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento come credito d’imposta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

NB: L’istanza può essere inviata entro il 28 maggio 2021

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