Oggi occhi puntati su una disposizione in particolare del Decreto Ristori bis: l’art. 6, rubricato “Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”. Di che si tratta? Niente paura, procediamo di seguito a illustrarvi i tratti costitutivi della norma e i soggetti per cui ne è prevista l’applicazione.
Soggetti ISA: come funzionano gli indici?
Innanzitutto, se vuoi approfondire la disciplina relativa agli ISA, ti consigliamo la lettura di questo articolo di Studio CFLC sul tema. Per un rapido ripasso, va precisato che gli ISA sono indici messi a punto al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni ed il rafforzamento della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Essi, in una scala da 1 a 10, esprimono il grado di affidabilità fiscale in capo a ciascun contribuente. Quest’ultimo potrà avere accesso ad un apposito regime premiale.
L’art. 6 del D.L. 149/2020 prevede – appunto – l’estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA. In altre parole, viene estesa la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta, disposta dell’art. 98 del DL 104/202011.
Qual è, dunque, il nuovo termine per procedere al pagamento? L’art. 6 del Decreto Ristori bis ha differito al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”). È necessaria, però, la sussistenza di determinati requisiti.
Proroga per i Soggetti ISA
La proroga tocca a coloro che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF (pari a 5.164.569,00 euro).
Inoltre, in virtù del rinvio operato all’art. 1 comma 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare dell’estensione anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Ulteriori beneficiari
E ancora, il differimento riguarda i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Di conseguenza, sono beneficiari della misura prevista dall’art. 6 del Decreto Ristori bis – e, dunque, procedere al versamento entro il 30 aprile 2021, le seguenti categorie:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
I requisiti: il calo del fatturato
Di norma, la proroga opera a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato/dei corrispettivi abbia subito una diminuzione di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019).
Difatti, la proroga era stata riconosciuta con il decreto “Agosto” (art. 98 del D.L. n. 104/2020, rubricato “Proroga secondo acconto ISA”), con una differenza: la platea dei beneficiari era meno estesa. In particolare, il differimento si applicava ai soli contribuenti in possesso del requisito di cui sopra, ossia il calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Decreto Ristori bis: cosa prevede l’art. 6?
Così è intervenuto l’art. 6 del D.L. 149/2020, modificando proprio questo punto: non è necessaria la sussistenza di tale requisito per due specifiche categorie di soggetti, che possono, dunque, beneficiare della proroga.
La prima categoria è formata dai soggetti ISA che nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), come sostituito dall’art. 1 comma 1 del D.L. 149/2020 e nell’Allegato 2 dello stesso D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 (si tratta, in pratica, delle c.d. “Zone rosse”).
Nella seconda categoria di soggetti ISA che può beneficiare della proroga, a prescindere dal calo del fatturato, vi rientrano gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020. Si tratta, in pratica, delle c.d. “Zone arancioni”.
Ad ogni modo, non è previsto il rimborso di quanto già versato.
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