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Valgono per tutto il territorio nazionale le sospensioni disposte dal Decreto cura-Italia n. 18 del 17 marzo 2020, poi modificate e integrate dal nuovo D.L. per la liquidità delle imprese n. 23 dell’8 aprile 2020. 

Ogni mese, in Italia, monitoriamo diverse scadenze fiscali, relative al versamento di imposte e contributi. 

Di fronte all’emergenza Covid-19, il Governo ha previsto una serie di sospensioni e proroghe per i tradizionali adempimenti dei contribuenti. Quali sono? Alcune misure riguardano tutti, altre sono riservate a determinate categorie di aziende, in base al fatturato. 

 

Imprese e lavoratori autonomi

 

Per quanto riguarda le misure fiscali previste dal D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (cd. Decreto Liquidità), la sospensione riguarda i versamenti per imprese e lavoratori autonomi. In particolare si parla di sospensione dei versamenti di:

  • Ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • IVA;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria

Il periodo di riferimento è quello dei versamenti con scadenza ad aprile e maggio 2020. È prevista una nuova scadenza per il pagamento delle ritenute, dell’IVA e dei contributi di cui sopra, fissata al 30 giugno 2020.

Ciò vuol dire che entro tale data il contribuente dovrà procedere ai versamenti fiscali, senza che vengano applicate né sanzioni né interessi. Le opzioni sono due:

  • Se si preferisce pagare in unica soluzione, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020;
  • Se si opta per la rateizzazione, il versamento della prima rata dovrà essere effettuato a partire dal giugno 2020. Le successive rate, per un massimo di 5, saranno di pari importo.

 

I soggetti

Chi sono i soggetti per cui è valida la misura della sospensione? Il Decreto si riferisce alle aziende e ai lavoratori autonomi, e in particolare a coloro che hanno visto diminuire il proprio fatturato o i propri corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 (paragonati agli importi dei mesi di marzo e aprile 2019).

Vengono specificate due condizioni: 

  • Se l’impresa ha registrato un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro, è necessario che il calo del fatturato sia pari almeno al 33% rispetto all’anno precedente (un terzo del fatturato).
  • Se l’impresa ha registrato un fatturato superiore a 50 milioni di euro, è necessario che il calo del fatturato sia pari almeno al 50% rispetto all’anno precedente (metà del fatturato).

C’è un’eccezione, riguardante coloro che hanno sede (legale o operativa) nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti IVA vale a prescindere dal fatturato.

 

INPS, Agenzia delle Entrate e Equitalia

 

Rimane ferma la sospensione relativa alle cartelle esattoriali, disposta fino al 31 maggio 2020. Essa era già contenuta dal Decreto cura-Italia ed è stata mantenuta nel nuovo D.L. Liquidità n. 23 dell’8 aprile 2020. 

In particolare, è prevista la sospensione dei termini compresi nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria. Nel dettaglio, la sospensione riguarda i termini:

  • Relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori (INPS, Agenzia delle Entrate, Equitalia); 
  • Per rispondere alle istanze di interpello, incluse quelli per la presentazione della documentazione integrativa e per la loro regolarizzazione.

Con specifico riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione, l’attività sospesa ha ad oggetto:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP);
  • Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Ingiunzioni e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

 

Adempimenti fiscali

 

Altra questione è quella relativa agli adempimenti fiscali, che si distinguono dal concetto di versamenti di imposte e contributi. 

Gli adempimenti fiscali con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione. La sospensione non comprende gli adempimenti necessari per la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi pre-compilata.

 

Questo è il quadro generale della sospensione di versamenti di imposte e contributi a seguito degli interventi del Governo a sostegno di imprese e contribuenti. Restiamo in attesa di ulteriori modifiche e integrazioni. Per tenerti informato sulle misure fiscali segui Studio CFLC.


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