La lotta all’evasione fiscale continua a ritmi serrati. Il Decreto fiscale, collegato alla prossima Manovra di bilancio 2020, è stato pubblicato in G.U., in attesa della conversione entro 60 giorni. Una delle novità riguarda le sanzioni inasprite in caso di frode fiscale e, in genere, per i reati tributari, in cui rientra anche la falsa fatturazione. Essa è anche conseguenza del dovere di uniformarsi alla Direttiva UE 1371/2017.
Fatture false: quali sono le conseguenze?
La punibilità o meno del contribuente non dipende dalla “soglia” di evasione raggiunta, ma si basa esclusivamente sulla condotta illecita di per sé. La commissione del reato di frode è dato da una dichiarazione fasulla, che delinea una altrettanto falsa rappresentazione della situazione fiscale del soggetto – persona fisica o giuridica.
In tal modo si verifica una lesione dell’interesse del Fisco alla percezione delle imposte. Questa è la ratio del nuovo articolo previsto dal d.lgs. 74/2000.
Cosa stabilisce la nuova norma? Il reato di falsa fatturazione è previsto dall’art. 2 del suddetto d.lgs. 74/2000, rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
In primis, va precisato che viene effettuata una distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.
Con riferimento alle persone fisiche, aumentano le pene per coloro che emettono fatture false, da un minimo di quattro anni a un massimo di otto di reclusione. Il minimo di pena rimane un anno e mezzo per l’emissione di fatture false con importi inferiori ai 100 mila euro.
Le sanzioni per le imprese
Per quanto riguarda le imprese, invece, l’ammontare delle sanzioni raggiunge i 774.550 euro.
Si parla, infatti, di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.lgs. 231/2001), la quale è configurabile quando un illecito penale viene commesso nell’interesse o a vantaggio della società da uno dei vertici oppure in seguito all’omissione dei controlli da parte dei vertici nei confronti dei propri subordinati.
Tra gli ileciti penali che comportano una responsabilità amministrativa sono incluse anche le frodi commesse con fatture false.
L’art. 25-quinquiedecies prevede che “in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote“.
A questo punto è opportuno procedere a un breve calcolo: una quota ha un importo minimo pari a 258 euro, al quale corrisponde un massimo di 1.549 euro. Di conseguenza, se si moltiplica la quota massima per cinquecento volte, il risultato raggiunge i 774.550 euro.
Questa è la disciplina generale prevista per contrastare l’evasione fiscale, il cui inasprimento delle sanzioni mira proprio a garantirne l’efficacia.
E se vi dicessimo che c’è la possibilità che dal 2020 anche i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario avranno l’obbligo di emettere fattura elettronica? Segui il Blog di Studio CFLC per restare aggiornato sulle novità in materia fiscale e prepararti all’introduzione delle nuove disposizioni di legge.