Cosa è cambiato con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica? Vediamo quali sono i soggetti tenuti a emettere fattura e le modalità a cui prestare attenzione. Si tratta di un sistema digitale di fatturazione, mediante il quale emettere e conservare tutte le fatture.
Fatturazione elettronica: l’emissione
Dal 1° gennaio 2019, come sappiamo, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche nel campo delle operazioni tra privati, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 Dicembre 2018.
Pertanto, sia per le cessioni di beni che le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, la fattura elettronica rappresenta l’unica modalità di emissione a norma di legge.
Le poche eccezioni, riguardano principalmente i soggetti che appartengono al regime forfettario o al vecchio regime dei c.d. “minimi”. Anche le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, essendo già soggette alla comunicazione del sistema “Tessera Sanitario”, vengono escluse da tale obbligo.
Nel caso in cui il documento non venga trasmesso all’apposito Sistema di Interscambio (c.d. SDI) in formato elettronico la fattura non si considera emessa con la conseguente possibilità di incorrere in sanzioni.
INDICAZIONI OPERATIVE
Tutto quello che devi sapere sulla fatturazione elettronica
In base alla regola generale, secondo la quale i soggetti obbligati all’invio della fattura elettronica devono indicare l’indirizzo telematico al quale sarà recapitata la fattura, nel caso in cui non si conosca tale dato l’agenzia delle entrate ha precisato che nell’apposito campo può essere indicato il codice convenzionale composto da sette zeri: “0000000”.
La fattura sarà comunque disponibile nel cassetto fiscale del soggetto destinatario.
Fatturazione elettronica a soggetti esteri
Come anticipato, l’obbligo di emettere fattura elettronica è riservato anzi alle operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale. Tuttavia, per questioni pratiche di numerazione delle fatture, è possibile emettere fattura elettronica anche nei confronti di un cliente estero.
Il secondo vantaggio di ordine pratico consiste nell’esonero della predisposizione della nuova comunicazione denominata “Esterometro” per ciò che concerne le operazioni svolte con operatori esteri fatturate elettronicamente.
Nel caso in esame il prestatore dovrà solamente avere l’accortezza di inviare una copia cartacea della fattura al soggetto non residente poiché quest’ultimo non può disporre dei canali per la ricezione della fattura in formato elettronico.
Operazioni a cavallo del mese o del trimestre: come comportarsi?
La fattura elettronica si considera emessa il giorno in cui viene trasmessa al Sistema di interscambio; quest’ultimo, poi, ha cinque giorni di tempo per consegnare la fattura elettronica al committente.
Può accadere, pertanto, che per alcune operazioni effettuate alla fine del mese o del trimestre si riceva fattura quando il calcolo per la liquidazione dell’iva è già stato operato.
Sarà necessario, quindi, monitorare costantemente la ricezione dei documenti elettronici (ciclo passivo), in particolare nei primi giorni del mese, in quanto le fatture ricevute entro il giorno 15, con data operazione relativa al mese (o trimestre) precedente, possono essere incluse essere incluse nella liquidazione IVA di quel periodo.
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